Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – una legge che annualmente rappresenta un importante strumento economico con cui il Governo comunica le spese pubbliche e le entrate previste.
E se in questi mesi sono stati altri i temi che hanno tenuto banco nei confronti politici e nelle informazioni pubblicate dai media, a partire dalle pensioni e dal sostegno al reddito, in realtà questa legge porta anche varie novità in materia di sicurezza sul lavoro.
Le modifiche dell’apparato sanzionatorio
Sicuramente la novità che può interessare in misura maggiore i nostri lettori è quella relativa all’ apparato sanzionatorio con riferimento alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Al fine di ‘rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ con il comma 445 dell’articolo 1 sono stati aumentati gli importi delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e, in particolare, nella misura del 10 per cento gli importi delle sanzioni sia in via amministrativa che penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
Il rafforzamento dell’attività di vigilanza
Sempre con riferimento al comma 445 dell’articolo 1, la legge di Bilancio intende rafforzare l’attività di vigilanza dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ad esempio è prevista l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni. In particolare l’incremento riguarda ‘un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021’.