Obbligo Green Pass
Certificazione Verde “Green pass”: obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro sia del settore pubblico che privato, a partire dal 15 ottobre e fino termine dello stato di stato d’emergenza.
Dal 15 ottobre Il personale (chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni) che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro è immediatamente sospeso dalla prestazione lavorativa e considerato assente ingiustificato.
Il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione verde o comunque fino al termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 dicembre 2021. In ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Non si applica l’obbligo di green pass ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
C’è l’obbligo per le farmacie di adottare il prezzo calmierato: 8 euro per i minorenni, 15 euro per tutti gli altri lavoratori, gratuito per chi è esente dalla vaccinazione.
In caso di controlli sul posto di lavoro, chiunque risulti sprovvisto del certificato verde incorrerà in una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (lo stesso può delegare al controllo), anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
la mancata attività di verifica e controllo comporterà una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1000,00.
La generazione delle certificazioni verde avviene in corrispondenza dei seguenti eventi:
a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
b) l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo con durata di 48H;
c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.