Formazione obbligatoria del Datore di Lavoro: il nuovo obbligo introdotto dall’Accordo Stato-Regioni

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pienamente operativo dal 2026, viene introdotta una delle novità più rilevanti degli ultimi anni: la formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro, anche quando non ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Chi è interessato

L’obbligo riguarda tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal settore di attività e dal numero di lavoratori impiegati. L’obiettivo è rafforzare le competenze di chi ha la responsabilità di organizzare e gestire la salute e la sicurezza all’interno dell’azienda, promuovendo una cultura della prevenzione sempre più efficace.

Durata del corso

Il nuovo percorso formativo prevede:

  • 16 ore di formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro;
  • aggiornamento quinquennale secondo quanto previsto dall’Accordo;
  • per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto anche un modulo integrativo di 6 ore dedicato alla gestione della sicurezza nei cantieri.

Scadenze

I Datori di Lavoro già in attività devono completare la formazione entro il termine previsto dal regime transitorio, non oltre il 24 maggio 2027. È consigliabile programmare il corso con anticipo per evitare criticità organizzative e garantire la piena conformità normativa.

Perché è importante

La formazione del Datore di Lavoro non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce uno strumento fondamentale per:

  • migliorare l’organizzazione della prevenzione aziendale;
  • ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;
  • conoscere responsabilità e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • adottare decisioni consapevoli nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Investire nella formazione significa tutelare i lavoratori, l’organizzazione aziendale e lo stesso Datore di Lavoro.

Basic S.r.l. è al tuo fianco

Basic S.r.l. organizza corsi conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione dei Datori di Lavoro, sia in presenza che in modalità FAD.

Contattaci per verificare la posizione formativa della tua azienda e pianificare il percorso più adatto alle tue esigenze.

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2026: cosa cambia per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2026 ha introdotto un importante aggiornamento del sistema di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di rendere i percorsi formativi più omogenei, efficaci e rispondenti alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

L’Accordo, emanato in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, riunisce e sostituisce i precedenti Accordi in materia di formazione, definendo criteri uniformi per l’organizzazione, l’erogazione e la verifica dei corsi destinati alle diverse figure della sicurezza aziendale.

Le principali novità

Tra gli aspetti di maggiore rilievo si evidenziano:

  • unificazione della disciplina relativa alla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e altre figure della prevenzione;
  • ridefinizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi;
  • maggiore attenzione alla qualità della formazione, con specifici requisiti per docenti, soggetti formatori e modalità di verifica dell’apprendimento;
  • introduzione di criteri più rigorosi per la formazione a distanza (e-learning e videoconferenza sincrona), individuando le attività che possono essere svolte con tali modalità e quelle che richiedono necessariamente la presenza;
  • rafforzamento dell’addestramento pratico per le attività che comportano rischi specifici;
  • aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

Cosa devono fare le aziende

Le imprese sono chiamate a verificare che i percorsi formativi dei propri lavoratori siano conformi alle nuove disposizioni, pianificando gli eventuali aggiornamenti necessari e adeguando la documentazione aziendale.

È inoltre opportuno verificare:

  • lo stato della formazione di tutti i lavoratori;
  • la conformità degli attestati già rilasciati;
  • le scadenze degli aggiornamenti periodici;
  • la formazione dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro;
  • gli eventuali corsi per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro.

Come possiamo supportarvi

Basic S.r.l. supporta aziende, enti e professionisti nell’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2026 attraverso:

  • analisi dello stato formativo del personale;
  • verifica della conformità degli attestati;
  • pianificazione dei corsi obbligatori;
  • erogazione di formazione in presenza, in videoconferenza e in e-learning, ove consentito dalla normativa;
  • aggiornamento della documentazione aziendale e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Centro Formazione Accreditato Regione Lazio

Con la determina G01692 del 18/02/2022 della Regione Lazio, Basic Srl​ ottiene l’accreditamento come centro di formazione riconosciuto dalla Regione Lazio​.
Rimaniamo a disposizione per fornirvi tutte le informazioni relative alla soluzioni formative da noi offerte.

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IMPORTANTE: AGGIORNAMENTO TESTO UNICO SICUREZZA

 Gentile Cliente,
il 20 Dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17 Dicembre 2021, n. 215 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021.

Con la L. 215/2021 il legislatore ha introdotto importanti novità in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo su ben 14 articoli del D. Lgs. n. 81/2008.

Di seguito vi riportiamo una breve analisi degli articoli modificati e una sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento in esame, in vigore già dal 21/12/2021. 
Art. 14
– Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori-Passa dal 20% al 10% la percentuale di lavoratori in nero sufficiente per sospensione dell’attività imprenditoriale.
-Obbligo di comunicazione dell’avvio all’attività di lavoratori autonomi occasionali da parte del committente
-Sospensione immediata per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I, con ripresa delle attività dopo ripristino condizioni di regolarità e pagamento sanzione, che sarà doppia con recidiva negli ultimi cinque anni.
Art. 18
– Obblighi del datore di lavoro e del dirigente-Introdotto l’obbligo di “Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”.
-All’articolo 18 sono inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici: ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche ‘sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente’.
Art. 19
– Obblighi del preposto-Incremento responsabilità e funzioni “…in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;”
Art.26
– Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione-Obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Art. 37 
-Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti-Introdotto obbligo di formazione per il datore di lavoro con pubblicazione entro il 30/06/2022 di un nuovo Accordo Stato regioni sulla formazione che disciplini non solo la formazione del datore di lavoro ma anche le modalità della verifica finale di apprendimento e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione
-Obbligo di svolgimento delle attività formative interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale per i preposti
-Obbligo di addestramento tramite esercitazioni pratiche circa l’utilizzo di attrezzature, macchinari, sostanze, dispositivi di sicurezza, ecc… istituendo apposito registro per tracciare le attività.

Per ulteriori approfondimenti, ti inviamo a contattarci telefonicamente oppure manifestare il tuo interesse a partecipare al webinar dedicato attraverso il nostro indirizzo email formazione@basicsrl.com

Obbligo di Aggiornamento Corsi di Formazione per Addetti Antincendio – DM 2.09.2021

è stato pubblicato il D.M. del 02/09/2021 che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

in particolare, segnaliamo che con l’entrata in vigore del DM in oggetto è stato introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti della squadra di emergenza antincendio aziendale a partire da ottobre 2022.

Per tutti coloro che ad oggi sono in possesso di un attestato di formazione per addetti antincendio, il primo corso di aggiornamento dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento;
qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento sarà ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro ottobre 2023.

Basic Srl

La Sicurezza sul Lavoro – parte 2

Come abbiamo detto nel precedente post riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono obblighi sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori.Questa volta vogliamo elencare quelli del lavoratore, ricordando che anch’esso ha responsabilità punibili con sanzioni amministrative e penali secondo quanto dettato dalla normativa:

– Contribuire insieme al datore di lavoro o al personale preposto all’adempimento degli obblighi sulla sicurezza

– Osservare quanto disposto dal datore di lavoro (sempre in materia di sicurezza)

– Corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro (comprendono anche mezzi e sostanze o preparati pericolosi)

– Corretto utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuali)

– Segnalare al personale preposto deficienze riguardanti attrezzature o DPI

– Eliminare o ridurre i rischi informando preventivamente il datore di lavoro/personale preposto

– Non modificare o rimuovere dispositivi di sicurezza su attrezzature o mezzi

– Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che potrebbero compromettere al propria o sicurezza altrui

– Partecipare ad un programma di formazione obbligatorio ed addestramento organizzati dall’azienda

.- Sottoporsi a controlli medici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il rapporto tra Datore di Lavoro/Azienda e lavoratore deve essere un rapporto di collaborazione volto ad andare tutti nella stessa direzione: solo in questo modo si riuscirà a costruire un ambiente dilavoro sicuro.

La Sicurezza sul Lavoro

Nonostante l’Italia sia uno dei paesi Leader per la sicurezza sul lavoro, nel 2020 i casi mortali sono stati 1270, il 16,6% in più rispetto al 2019 (fonte INAIL), nonostante il periodo di pandemia abbia ridotto le giornate lavorative.

Per questo la PREVENZIONE è un elemento fondamentale per poter ridurre questi numeri da brivido di oltre 3 decessi al giorno.

Vogliamo sensibilizzare su questo argomento iniziando dagli obblighi del datore di lavoro… ma attenzione, ci sono anche quelli per il lavoratore.


– Procedere alla messa a norma di impianti, locali e macchinari

– Valutare i rischi presenti in azienda e fare un prospetto per prevenirli, ridurli o cancellarli tramite la redazione del DVR

– Nominare RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione)

– Nominare RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza)

– Formare e nominare un addetto antincendio

– Formare e nominare un addetto al primo soccorso

– Organizzare i corsi di formazione obbligatori per la sicurezza sul lavoro e per i rischi specifici

– Fornire i DPI (Dispositivi Protezione Individuali “Caschi, guanti, mascherine…”)

– Nominare il Medico Competente dove prevista la Sorveglianza Sanitaria

– Sottoporre a visita medica i lavoratori secondo le scadenze previste

– Segnalare e denunciare incidenti sul lavoro

PAGARE CON LA VITA PER UNO STRUMENTO DI VITA, E’ UN PREZZO TROPPO ALTO.

Basic Srl

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28 Aprile: giornata mondiale sulla Sicurezza sul Lavoro

Il 28 Aprile è la giornata mondiale sulla Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), 

per la diffusione e l’incremento della cultura della prevenzione e del lavoro nel mondo.

Come ogni 28 aprile, in occasione di questa ricorrenza viene redatto un rapporto annuale. il titolo di quest’anno è 

“Anticipate, prepare and respond to crises. Invest now in resilient OSH systems”(Potete prenderne visione al link sotto riportato).

Nel Rapporto come era immaginabile, la fa da padrona la pandemia che stiamo affrontando:

– Analisi dei rischi correlati alla crisi sanitaria

– Esame di altri rischi per per salute e sicurezza dovuti al cambiamento delle modalità di lavoro dovute dal controllo del virus.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-rome/documents/publication/wcms_783233.pdf

(versione in inglese)

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/OIL-REPORT-Anticipate-prepare-and-respond-to-crises.pdf

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Verso la normalità

26 Aprile 2021 l’inizio verso una ipotetica normalitàOggi la maggior parte delle regioni italiane torna in zona gialla. Come ribadito più volte, questo non significa un libera tutti, ci sono comunque delle regole da rispettare e la violazione delle stesse porta ad una sanzione.Di seguito potete trovare il link governativo dove poter reperire tutte le informazioni.

https://www.governo.it/…/domande-frequenti…/15638…

il buon senso è sempre la prima regola,

Basic Srl

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Conformità al GDPR

A fronte dell’introduzione del nuovo Regolamento sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR) molte aziende virtuose hanno già posto in essere le misure necessarie ad aggiornare le proprie procedure ed attività relative per la gestione dei dati.
A fronte di questo primo passo fondamentale e tuttavia necessario porre in essere operazioni di aggiornamento e verifica del proprio sistema di gestione dei dati (dalla procedure al registro dei trattamenti, passando per la valutazione dei rischi e la formazione specifica del personale) per verificarne la continua conformità anche nel rispetto di aggiornamento e interpretazioni fornite dal garante della privacy in seguito alla pubblicazione del regolamento.
Aggiornamento che dovrebbe avvenire in occasione ti alcune fattispecie specifiche quali:

  • nuovi trattamenti o avvengono variazioni sostanziali su quelli in essere.
  • variazioni sostanziali (es. variazione personale incaricato del trattamento, nuovi sistemi informatici hardware e software, ecc..).

ma che sarebbe opportuno eseguire, a prescindere, almeno annualmente al fine di mantenere un buon livello di tutela legale all’azienda nei confronti del GDPR .
Siamo a vostra disposizione per una consulenza specifica per valutare la situazione della vostra organizzazione, qualora interessati potete contattarci al seguente recapito 0765.389307 oppure tramite email simone@basicsrl.com.