Lavoratore autonomo: chi è e cosa può fare in cantiere
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 81/08, lavoratore autonomo è quella “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” .
In modo semplice, il lavoratore autonomo è una “ditta o impresa” – ovvero un soggetto che può esercitare un’attività economica, “individuale”, tipo di impresa che fa riferimento al solo titolare – iscritta al “registro delle imprese” tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio nella sezione speciale di piccolo imprenditore (piccola impresa artigiana), “senza dipendenti” nell’eccezione più ampia della parola, includendovi soci o collaboratori di qualsiasi natura (come altri ipotetici lavoratori autonomi), anche se familiari.
La ditta individuale senza dipendenti identificata in tal modo nel lavoratore autonomo si distingue nettamente dall’impresa affidataria e dall’impresa esecutrice , così come definite dal D.Lgs. 81/08.
Alcuni ritengono che nella figura del lavoratore autonomo è da includere qualsiasi titolare di un’impresa, anche con dipendenti, che nello specifico cantiere svolge personalmente e senza vincolo di subordinazione lavori commissionati da un committente o da altra impresa. Seppur esista una logica in tal senso, va considerato a riguardo che la corretta identificazione della tipologia di operatore economico, nello specifico di lavoratore autonomo, è determinante anche ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale, da effettuarsi preventivamente all’entrata in cantiere dell’impresa interessata. Circostanza questa, che difficilmente a priori può essere fatta, riferendosi esclusivamente a chi eseguirà i lavori dell’impresa (unicamente il datore di lavoro o i suoi dipendenti), ma deve prendere in considerazione l’impresa nella sua interezza.
Il lavoratore autonomo così identificato deve possedere, pur limitati e differenti rispetto alle imprese affidatarie ed esecutrici, requisiti di idoneità tecnico professionale, accertati dal committente e dall’impresa affidataria mediante l’acquisizione di almeno i seguenti documenti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documentazione specifica attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Va tenuto conto a riguardo che ai sensi dell’art. 90 c. 9 lett. a) del D.Lgs. 81/08, i requisiti relativi alle lettere b), c) e d) dell’elenco precedente possono essere sostituiti da un’autocertificazione nei casi in cui l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.