Audit Energetici
L’art. 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102, recepimento della Direttiva UE 27/2012, introduce l’obbligo dell’Audit Energetico, per le attività a forte consumo di energia e per le Grandi Imprese. L’Audit viene effettuato secondo i criteri contenuti nell’Allegato 2 ed i risultati comunicati ad Ispra ed Enea, per la prima volta, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
Le Imprese soggette ad obbligo sono:
- Imprese a forte consumo di energia (Energivore) indipendentemente dalla loro dimensione; sono imprese a forte consumo di energia, ex DL 83/2012, le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
– abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
– il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.
- Grandi Imprese (imprese che occupino più di 250 persone, il cui fatturato annuo superi i 50 Milioni di Euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro).
Le aziende certificate ISO 50001, EN ISO 14001 o in EMAS non hanno l’obbligo di tale audit se il loro sistema prevede già un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/14.